Comune di
VIGGIANO
STATUTO COMUNALE
INDICE
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Autonomia Statutaria
Art. 2 Finalità
Art. 3 Tutela della salute
Art. 4 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Art. 5 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 6 Assetto ed utilizzazione del territorio
Art. 7 Sviluppo economico
Art. 8 Programmazione economico - sociale e territoriale
Art. 9 Partecipazione / Cooperazione
Art. 10 Pari opportunità
Art. 11 Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 12 Territorio e sede comunale
Art. 13 Albo Pretorio
Art. 14 Stemma e Gonfalone
PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 15 Organi
Art. 16 Consiglio Comunale
Art. 17 Competenze e attribuzioni
Art. 18 Sessioni e convocazione. Linee programmatiche di mandato
Art. 19 Commissioni
Art. 20 Attribuzioni delle Commissioni
Art. 21 Consiglieri
Art. 22 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 23 Gruppi Consiliari
Art. 24 Giunta Comunale
Art. 25 Nomina
Art. 26 Composizione
Art. 27 Funzionamento della Giunta
Art. 28 Competenze
Art. 29 Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 30 Sindaco
Art. 31 Attribuzioni di Amministrazione
Art. 32 Attribuzioni di vigilanza
Art. 33 Attribuzioni di organizzazione
Art. 34 Vice - Sindaco
TITOLO II
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art. 35 Principi strutturali e organizzativi
Art. 36 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 37 Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 38 Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 39 Direttore Generale
Art. 40 Compiti del Direttore Generale
Art. 41 Funzioni del Direttore Generale
Art. 42 Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 43 Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 44 Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 45 Collaborazioni Esterne
Art. 46 Ufficio di indirizzo e di controllo
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 47 Segretario Comunale
Art. 48 Funzioni del Segretario Comunale
Art. 49 Vicesegretario Comunale
CAPO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 50 Servizi Pubblici Comunali
Art. 51 Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 52 Aziende Speciali
Art. 53 Struttura delle Aziende Speciali
Art. 54 Istituzioni
Art. 55 Società per Azioni o a Responsabilità limitata
Art. 56 Convenzioni
Art. 57 Consorzi
Art. 58 Accordi di Programma
Art. 59 Principio di cooperazione
TITOLO III
CONTROLLO INTERNO
Art. 60 Principi e Criteri
Art. 61 Revisore del Conto
PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 62 Organizzazione Sovracomunale
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 63 Unione di Comuni
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 64 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 65 Istanze
Art. 66 Petizioni
Art. 67 Proposte
CAPO II
ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 68 Principi Generali
Art. 69 Partecipazione
Art. 70 Associazioni
Art. 71 Contributi alle Associazioni
Art. 72 Partecipazione alle Commissioni
Art. 73 Volontariato
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO
Art. 74 Referendum
Art. 75 Effetti del Referendum
Art. 76 Diritto di accesso
Art. 77 Diritto di informazione
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 78 Difensore civico
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 79 Statuto
Art. 80 Regolamenti
Art. 81 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 82 Ordinanze
Art. 83 Norme transitorie e finali
COMUNE DI VIGGIANO
PROV. DI POTENZA
S T A T U T O
( DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 20/12/2001 )
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il Comune di Viggiano è un ente locale autonomo, rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Viggiano nei rapporti con lo
Stato, con la Regione Basilicata, con la Provincia di Potenza e con gli
altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi
indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità
internazionale.
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Promuove ogni azione tesa all'integrazione con i Comuni della Val d'Agri operando per la costruzione di una Comunità di Valle.
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo,
con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza
dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della maternità e
della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza
sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili
ed invalidi.
ART. 4
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere
l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e
per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle
acque.
2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico,
garantendone il godimento da parte della collettività.
ART. 5
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche
nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, con
particolare riferimento alle tradizioni musicali e religiose.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale
e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce
l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e
sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti
e ne assicura l'accesso agli enti, organizzazioni di volontariato ed
associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno
disciplinati da appositi regolamenti, che dovranno, altresì, prevedere
il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di
gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari
finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
ART. 6
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel
quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle
infrastrutture sociali e degli insediamenti agricoli, industriali,
turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al
fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, secondo le esigenze e le priorità individuate e definite
dal Consiglio Comunale.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato
ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con
particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche,
attraverso un piano traffico.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al
verificarsi di pubbliche calamità anche attraverso forme di
volontariato.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed
edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti
dalle leggi statali e regionali.
1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'attività agricola attraverso
la infrastrutturazione del territorio rurale e l'estendimento dei
servizi di civiltà, per il superamento degli squilibri economico -
sociali e territoriali.
2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e
l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e
ricettivi.
3. Tutela e promuove l'attività industriale favorendo in particolare
l'insediamento di aziende ad alto contenuto tecnologico, di lavorazioni
complesse, e compatibili dal punto di vista ambientale.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare
riguardo a quello tradizionale; adotta iniziative atte a stimolare
l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una
più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del
lavoro.
5. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
6. Il Comune promuove e sostiene le forme associative e di autogestione
fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
ART. 8
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità
adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della
pubblicità e della trasparenza.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e
programmi dello Stato e della Regione Basilicata, della Provincia di
Potenza e della Comunità Montana Alto Agri, il Comune provvede ad
acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle
formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti nel suo
territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune
può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
ART.9
PARTECIPAZIONE / COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva
partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed
amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3
della costituzione e dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui
programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal
fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri,
convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli
organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali,
può attuare idonee forme di collaborazione con altri Comuni, con la
Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione Basilicata.
1. Il Comune di Viggiano, ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125, ispira la sua azione al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali.
ART. 11
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi
alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale
dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via
consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo
libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo,
pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con
l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale
dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
ART. 12
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio comunale si estende per m. 89.03, è confinante con
i Comuni di Marsicovetere, Grumento Nova, Montemurro, Corleto Perticara,
Laurenzana, Calvello, e ricade nel comprensorio dell'Alta Val d'Agri. Lo
stesso è caratterizzato da significative presenze di boschi di alto
fusto( "faggete" ), delimitate da praterie culminali aventi
notevole valenza botanico - faunistica. Rilevanti presenze di sorgenti e
corsi d'acqua superficiali hanno modellato un'orografia che offre scorci
di sicuro interesse paesaggistico. Per la scarsa presenza antropica (
densità 35 abitanti/Kmq. ) la natura mantiene ancora una presenza
dominante. Le caratteristiche ambientali ne fanno, pertanto, un'area di
particolare interesse per un utilizzo a fine turistico ricreativo. Viva
e sentita nella cultura tradizionale è la religiosità popolare legata
alla devozione per la Madonna del Sacro Monte ( Città di Maria ) ed una
mai sopita attenzione tradizione per la musica ("Viggiano paese
d'arpe "), nonché per la cultura classica dovuta alla antica
presenza del Liceo - ginnasio - sede di scuola di ordine superiore.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Viggiano alla Via
Roma.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. All'interno del territorio del Comune di Viggiano non è consentito,
per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia,
l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito
di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio
da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli
atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la
facilità di lettura.
3. Il responsabile del servizio cura l'affissione degli atti di cui al
comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo,
ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome Viggiano, e con uno stemma rappresentato da uno scudo,
sormontato da una corona, recante l'effigie di tre torri. Il Comune ha
un proprio Gonfalone adottato con deliberazione del Consiglio Comunale,
costituito da un campo azzurro su cui spicca lo stemma del Comune
delimitato inferiormente da due arpe stilizzate.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal
Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali,
sono vietati, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
ART. 15
ORGANI
1.Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità,
determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico -
amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia
organizzativa e funzionale.
3. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In
caso di assenza o impedimento, essa è attribuita al Vice - Sindaco.
ART. 17
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli
strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione comunitaria, provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli
obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può
essere delegato.
6. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla
legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale
del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
ART. 18
SESSIONI E CONVOCAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria
o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di
almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta
di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve
tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno
gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare
da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 ( uno ) giorno dopo
la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la
convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in
cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la
prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da
consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni
prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni
prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso
di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta perentoriamente dal sindaco entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro
dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del
sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il
consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni
e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice - sindaco.
12. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio, da parte del
sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato politico -
amministrativo.
13. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di
appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del
consiglio comunale.
14. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede in sessione
straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del
sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere
a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle
esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
15. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco
presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello
stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del
grado di realizzazione degli interventi previsti.
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita
deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di
controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono
composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per
quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di
garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai
gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori
Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici
argomenti.
ART. 20
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame
preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire
il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame
di materie relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti
attribuzioni:
-le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di
deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
-forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative
sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva
consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazione di proposte.
1. La posizione giuridica, le dimissioni, la sostituzione e lo status
dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o
straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono
dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale
riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il
consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle
assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro
il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di
ricevimento.Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine
delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 22
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del
consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le
notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto
di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere
ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco,
un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei
capigruppo, di cui al successivo articolo 23 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione
del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve
comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità
stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione
al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non
appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi
risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita presso il Comune di Viggiano la conferenza dei
capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate
dall'articolo 22, comma 3, del presente statuto, nonché dall'articolo
39, comma 4 , del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono
confermate nel regolamento del
consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto
all'ufficio protocollo del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una
copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del
proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno 5 consiglieri,
hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, messo a disposizione per
tale scopo dal sindaco.
1. La giunta è organo di impulso, collabora col sindaco al governo
del comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza
e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di
indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i
programmi e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua
attività.
1. Il vice - sindaco e gli altri componenti della giunta sono
nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima
seduta successiva alle elezioni
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli
assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado
del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del
Comune.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in
carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del
rinnovo del consiglio comunale.
1. La giunta è composta dal sindaco e da n. quattro assessori, di
cui uno è investito della carica di vice - sindaco
2. N. 1 ( uno ) assessore potrà essere nominato tra cittadini non
consiglieri, purchè eleggibile, ed in possesso di documentati requisiti
di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
All'assessore esterno è esteso l'obbligo previsto al precedente
articolo 22, 5^ comma.
3. L'assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto,
per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
ART. 27
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce
l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai
singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla
giunta stessa, che può adottare apposito regolamento.
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune
e compie gli atti che ai sensi di legge o del presente statuto, non
siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite
al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei
servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, attraverso deliberazioni, dà
attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di
governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti,
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che
non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai
responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli
organi di partecipazione e di decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri
per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta
del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e
persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a
conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non
espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la
produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi
stabiliti dal consiglio;
q) approva il peg su proposta del direttore generale;
r) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed
approva transazioni;
s) conferisce gli incarichi professionali.
ART. 29
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento
della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti
favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste
espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata
sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su
" persone ", il presidente dispone la trattazione
dell'argomento in " seduta privata ".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il
deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e
della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità
ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non
partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un
componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le
modalità stabilite nella legge che ne disciplina altresì i casi di
ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli
uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi
dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione,
sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle
diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle
esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
ART. 31
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare
le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è
l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare,
il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune
nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del
decreto legislativo 267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non si sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a
esigenze effettive e verificabili;
h) promuove e resiste alle liti, previa autorizzazione deliberata dalla
Giunta Comunale.
ART. 32
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le
informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione
di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se
nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera
attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni appartenenti al comune,
svolgano le attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
ART. 33
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone
la convocazione del consiglio comunale, sentita la Giunta , e lo
presiede, ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da
1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione, entro 20 giorni;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo
la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute,
nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone, con atto informale o secondo
le norme previste dall'apposito regolamento, la convocazione della
giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed
attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali;
f) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non
rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario
comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
1. Il vice - sindaco è l'assessore che a tale funzione viene
designato nel documento programmatico ed ha delega generale per
l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o
impedimento.
2. Delle deleghe rilasciate al vice - sindaco ed agli assessori deve
essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla
legge.
TITOLO II
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI
ART. 35
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento
di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità
delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli
uffici.
2. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra
compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e
compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai
dirigenti.
3. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i
criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione,
secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Sono fatti salvi i principi generali quali adottati con deliberazione
C.C. n. 67 del 9.10.1997.
ART. 36
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle norme del presente statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio
comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli
uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità , economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle
esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione
amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini
istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata
in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente
al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
ART. 37
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce
le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra
questi, il Segretario Comunale o il direttore, se nominato, e gli organi
amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di
governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,
intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e
finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e verificarne il
conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai
fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di
definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più
operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono
aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente
più ampie, come disposte dall'apposito regolamento anche mediante
ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali
approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli
accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
5. I dipendenti del Comune sono inquadrati in una dotazione organica,
deliberata dalla Giunta Comunale.
6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono
disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina:
a) la dotazione organica del personale;
b) le procedure per l'assunzione del personale;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di
responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati
dagli organi comunali;
e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui
all'articolo 110, comma 2 del Decreto legislativo 267/2000.
8. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento
professionale del proprio personale.
9. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del
proprio personale.
ART. 38
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati nella dotazione organica e
ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale dello
stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla
legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria
attività al servizio e nell'interesse del cittadino.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi
e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli
obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il
direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e
l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le
quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale
del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la
salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo
esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli e dei canoni nonché la stipulazione, in
rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al
personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel
rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal Segretario comunale,
dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio
delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché
delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle
ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di
gestione della tecnostruttura comunale.
ART. 39
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco previa delibera della giunta comunale, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un
contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di
direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal
Sindaco al Segretario Comunale, sentita la giunta comunale.
ART. 40
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le
direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo
livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di
servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato
elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa
delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere
gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica
amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave
opportunità.
ART. 41
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme
della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e
dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco,
relazioni e studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi
funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del
personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili
degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto
prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti
collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i
congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla
competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto
organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo,
proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di
competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano
temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio
competente.
ART. 42
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel
regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale,
se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal
sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli
obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla
giunta comunale.
ART. 43
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in
rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli
dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o
concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le
responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta le
designazioni di altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compreso,
per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli
strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne
curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di
regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 50 c.5, del
decreto legislativo 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a
essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di giunta e
del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di
contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta del
piano esecutivo di gestione;
k)autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso
il comune;
m)rispondono nei confronti del direttore generale, del mancato
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni
che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo
completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro
assegnati.
4.Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi
ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti,
impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto
espletamento.
ART. 44
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità
previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica
l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale
o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente
non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi
motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal
regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con
contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a
tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di
legge.
ART. 45
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto
contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per
obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire
la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i
criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 46
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente e da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni di deficit strutturale e di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504/92.
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 47
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende
funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segretario
comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario
comunale, sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal
sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli
consiglieri e agli uffici.
ART. 48
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di
consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio o di
lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle
esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di
ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli
assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo
eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del
sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca
e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente
è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e
autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse
dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto e dal regolamento e conferitagli dal Sindaco.
ART. 49
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un
vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali
dell'ente in possesso di una delle lauree utili per l'accesso al
concorso di Segretario Comunale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello
svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
CAPO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 50
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
ART. 51
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio
dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e
di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di
comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2 Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente
capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in
via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi
anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle
società di capitali a maggioranza pubblica.
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende
speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e
imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di
trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno
l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere
esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa
stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore
qualità dei servizi.
ART. 53
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione,
il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono
nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di
eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza
tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate
presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti
dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata
diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione
dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi
e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i
criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di
beni e servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed
esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati
soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune, privi di
personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale..
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può
revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o
per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi,
approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle istituzioni, esercita la vigilanza sul loro operato,
verifica i risultati della gestione..
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione
dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei
cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
ART. 55
SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di
servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro
costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono
essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere
garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare
che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti
pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le
norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere
pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di
altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o
prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci
delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita
conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale
dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della
regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
ART. 59
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi
di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei
moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed
intese di cooperazione.
ART. 60
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri
documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed
obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio
comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente.
E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici
competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari
ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con
particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Nella deliberazione di incarico verranno individuate forme e
procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale
tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi e
degli uffici dell'ente.
1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti
dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere
quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere
comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla
stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti
nella delibera di incarico, il revisore avrà diritto di accesso agli
atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 62
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, gli obiettivi di sviluppo ed i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
ART. 63
UNIONE DI COMUNI
1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 62 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 64
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che
per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera
sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di
interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello
stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei
destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente
gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a
mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo,
comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o
dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze,
memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del
procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi
sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo
comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella
premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un
provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per
iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la
petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma I hanno, altresì, diritto a prendere
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il
regolamento sottrae all'accesso.
11. L'amministrazione comunale potrà concludere accordi con i soggetti
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento.
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si
chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività
dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo
di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal responsabile di
servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto
sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o
altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate
misure di pubblicità dell'istanza.
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli
organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni
di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 65 determina la
procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e
l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione
sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il
provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve
essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60
dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun
consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione
al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della
petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine
del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di
cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti
amministrativi che il sindaco trasmette entro 20 giorni successivi
all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi
interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura
finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro
10 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata
promossa l'iniziativa popolare.
CAPO II
ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE
ART. 68
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione
previste dal successivo articolo 72, l'accesso ai dati di cui è in
possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di
consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal
consiglio comunale.
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle
strutture ed ai servizi dell'Ente, valorizzando le realtà associative
di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono
alla vita democratica della comunità.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate
di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella
formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire
il parere di soggetti economici su specifici problemi.
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e
per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano
sul territorio da almeno sei mesi e che siano regolarmente costituite
con Statuto e atto notarile; possono essere, altresì, registrate
associazioni, senza fini di lucro, che si propongono la valorizzazione
del patrimonio della comunità.
2. L'Ente Pro - Loco è interlocutore privilegiato del Comune per la
definizione di particolari iniziative dell'associazionismo locale. Con
esso il Comune privilegerà le relative azioni di coordinamento.
3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti
sull'attività delle associazioni devono essere precedute
dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle
stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
.
ART. 71
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei
partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di
cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture,
beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito
regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite
nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità
della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura
dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto
che ne evidenzi l'impiego.
ART. 72
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, limitatamente agli argomenti di competenza.
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento
della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità
della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in
costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui
bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie,
studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e
gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate
sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO
ART. 74
REFERENDUM
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva
competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà
che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Alle consultazioni referendarie sono ammessi a votare i cittadini
residenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età alla data di
indizione del referendum.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e
di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione
referendaria nell'ultimo triennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) n. 500 cittadini aventi diritti al voto
b) il consiglio comunale.
5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di
ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità
organizzative della consultazione.
ART. 75
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del
Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di
indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri
assegnati al Comune.
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di
accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono
servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal
regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati,
disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso
differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
ART. 77
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al
precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali
della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei
mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di
conoscenza degli atti. L'ente assicura, inoltre, notizia alle OO.SS.
territoriali degli appalti di opere pubbliche.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni
ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e
disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge
7.8.1990 n. 241.
ART. 78
DIFENSORE CIVICO
1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la
Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con
tutti i Comuni della circoscrizione, dal consiglio della Comunità ed
assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.
2. La nomina può essere effettuata, altresì, previo accordo con un
congruo numero di Comuni, appartenenti allo stesso ambito territoriale,
previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.
ART. 79
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del
Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% del corpo
elettorale o di almeno 10 consiglieri comunali per proporre
modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in
articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per
l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, non promossa dai
consiglieri, respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata
nel corso della durata in carica del consiglio stesso.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data
di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne
consentano l'effettiva conoscibilità.
1.Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli
enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto
delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto
delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza
nelle materie stesse.
4 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere
ed ai cittadini.
5 I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche
abrogativi nei limiti e secondo le modalità, prescritte nel precedente
articolo 79.
6 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
7 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio:
dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla
pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15
giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I
regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che
ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli.
ART. 81
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1. Il Sindaco o il responsabile di servizio, nell'ambito delle
rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in
applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie
funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì,
essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e
devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili
ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5
dell'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro
efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il
periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo
sostituisce ai sensi di legge.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere
notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle
forme previste al precedente comma terzo.
ART. 83
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte
del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni
consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle
avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero
dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
all'affissione all'Albo Pretorio Comunale.
4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la
dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Il Consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore dello
Statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Fino all'adozione dei
suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate secondo la
precedente legislazione.