Il Sindaco
al fine garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito sulle strade comunali e vicinali in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;
ORDINA
A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, quanto segue:
- di provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
- di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera e vitalba, che incombono sulla sede stradale.
- di provvedere, altresì, alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica.
- qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento.
- di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913,915,916,917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.
Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.