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Giovedì, 01 Giugno 2023 20:55

Ord. Sindacale 26/2023: Manutenzione dei fossi di scolo, di alberi, siepi ecc. a cura dei proprietari di terreni limitrofi alle strade.

Il Sindaco
al fine garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito sulle strade comunali e vicinali in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;
ORDINA
A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, quanto segue:

  1. di provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
  2. di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera e vitalba, che incombono sulla sede stradale.
  3. di provvedere, altresì, alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica.
  4. qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento.
  5. di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913,915,916,917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
  6. nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe.
    Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17.

Vedi Ordinanza Sindacale n. 26 del 26/05/2023

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