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Venerdì, 07 Ottobre 2022 22:16

09/10/2022:Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale "Coviello"

IL SINDACO
rilevata l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive
ORDINA
in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre "Polisportiva Moliterno" "A.S.D. Elettra Marconia", valevole per il Campionato di Eccellenza Lucana, che si disputerà domenica 9 ottobre 2022 presso lo stadio Coviello di Viggiano, con inizio previsto alle ore 15:30, dalle due ore antecedenti l'inizio della partita e alle due ore successive alla fine della stessa, è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, all'interno dello stadio comunale "Coviello";
E' altresì vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro, all'esterno dello stadio comunale "Coviello", entro un raggio di 200 metri , dalle due ore antecedenti l'inizio della partita alle due ore successive alla fine della stessa; Negli stessi luoghi e per il medesimo tempo è inoltre vietata la vendita di bevande, di qualunque genere, in contenitori di vetro e/o lattina e ne è prescritta, in sostituzione, la vendita in contenitori di carta o plastica ;
E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione (stadio e spazi adiacenti entro un raggio di 200 mt.) bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area dell'impianto sportivo, i pubblici esercizi e gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Vedi Ordinanza Sindacale n. 22 del 07/10/2022

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